Niente sanzioni se l’errore sulla competenza è «solo fiscale»
La Regionale di Torino richiama l’art. 6 del DLgs. 472/97, che valorizza i corretti principi contabili
Il sistema sanzionatorio prevede una causa di non punibilità spesso “dimenticata”, che, potenzialmente, può trovare applicazione in molte fattispecie.
Si allude al primo comma dell’art. 6 del DLgs. 472/97, a detta del quale non danno luogo a violazioni punibili “le rilevazioni eseguite nel rispetto della continuità dei valori di bilancio e secondo corretti criteri contabili e le valutazioni eseguite secondo corretti criteri di stima”.
L’ambito di tale disposizione è ampio, posto che ove il contribuente abbia osservato i principi contabili ma non la legge fiscale, non sono irrogabili sanzioni amministrative.
Detto diversamente, ogniqualvolta, sotto il profilo dell’imputazione temporale delle componenti reddituali, i criteri contabili differiscano da quelli
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