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LAVORO & PREVIDENZA

Pro rata «senza flessibilità» per le pensioni maturate prima del 2007

Per le Sezioni Unite sono illegittime le delibere delle Casse private che non rispettano tale principio secondo i precetti originari della L. 335/95

/ Luca MAMONE

Mercoledì, 9 settembre 2015

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Sono illegittimi per incompatibilità con il principio del pro rata introdotto dall’art. 3, comma 12 della L. 335/95, i provvedimenti delle Casse di previdenza private che pongono massimali ai trattamenti pensionistici, in relazione alle anzianità già maturate prima delle modifiche attenuative del predetto principio operate dalla L. 296/2006 (legge finanziaria 2007).

Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 17742 depositata ieri, giungendo alla fine di un annoso contrasto giurisprudenziale e precisando appunto che per i trattamenti pensionistici maturati dagli assicurati prima del 1° gennaio 2007, trova applicazione l’art. 3, comma 12 della L. 335/95 nella formulazione originaria, che prevedeva l’applicazione rigorosa del principio del pro rata ...

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