Certificato penale del casellario da acquisire dal precedente datore di lavoro
In caso di cambio appalto, l’azienda subentrante non è tenuta ad alcun adempimento ulteriore se lo riceve dall’impresa uscente
Il Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 22/2015, è tornato sulla corretta attuazione dell’art. 2 del DLgs. n. 39/2014 chiarendo che il datore di lavoro obbligato, in virtù di un cambio appalto, ad assumere il personale dell’impresa uscente, non deve richiedere, per coloro che hanno un contatto diretto e regolare con minori, il certificato penale del casellario giudiziale nella misura in cui ha acquisito la documentazione già in possesso del precedente datore di lavoro o appaltatore.
La risposta segue il quesito dell’Associazione nazionale della ristorazione collettiva e servizi vari (ANGEM) sulla corretta applicazione della normativa secondo la quale il soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie ...
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