Ravvedimento per compensazione senza visto, niente credito riversato
Le circolari delle Entrate non sono chiarissime, per cui sarebbero opportuni chiarimenti sulle modalità operative del ravvedimento
Tempo fa avevamo specificato che le violazioni relative, ad esempio, alla compensazione nel modello F24 di crediti esistenti al di sopra della soglia consentita dalla legge possono essere oggetto di ravvedimento operoso (si veda “Ravvedimento sulle compensazioni indebite con integrativa” del 26 luglio 2014).
A tal fine, entro i termini dell’art. 13 del DLgs. 472/97 occorre versare l’importo corrispondente a quanto indebitamente compensato (con il codice tributo relativo al credito d’imposta utilizzato in eccesso), gli interessi legali e le sanzioni da omesso versamento ridotte, con codice tributo “8911”.
Inoltre, è necessario (si veda la pagina 97 delle istruzioni alla compilazione del modello UNICO 2015 PF, ove si richiama la risoluzione 452/2008 dell’Agenzia ...
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