Per la Corte Ue detrazione IVA anche se il fornitore è inesistente
Spetta all’Amministrazione l’onere di provare che il cessionario non poteva non sapere di essere coinvolto in una frode
Con una sentenza pubblicata ieri, 22 ottobre 2015, relativa alla causa C-277/14, PPUH Stehcemp, la Corte di Giustizia dell’Unione europea afferma che deve essere riconosciuto il diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte anche nel caso in cui la fattura sia stata emessa da un soggetto inesistente, salvo che l’Amministrazione finanziaria non provi che il soggetto titolato alla detrazione “sapeva o avrebbe dovuto sapere” che l’operazione configurava un’evasione di imposta.
La sentenza della Corte europea segna due importanti principi, non pienamente consolidati nella giurisprudenza europea precedente (né tanto meno nella giurisprudenza nazionale), vale a dire che:
- nell’impossibilità, per il cessionario, di identificare il proprio fornitore ...
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