Il periodo minimo di ferie non può essere monetizzato
Sostituibili dall’indennità economica i giorni di ferie riconosciuti dalla contrattazione collettiva in eccesso rispetto al minimo
Nell’ottica di una corretta gestione del personale, un ruolo non secondario ha il controllo della puntuale fruizione delle ferie da parte dei dipendenti.
L’istituto, già disciplinato dall’art. 2109 c.c., ha oggi come norma di riferimento l’art. 10 del DLgs. 66/2003 sull’orario di lavoro, secondo cui il lavoratore ha diritto a un periodo minimo di ferie di quattro settimane, ma la contrattazione collettiva può attribuire al dipendente un numero di giorni di ferie superiore al minino legale.
La legge non detta un criterio per determinare i termini di maturazione del diritto, se non stabilendo che si tratta di un periodo annuale di ferie, per cui necessariamente l’intervallo di riferimento è di 365 giorni.
Secondo la giurisprudenza (Cass. n. 6431/1991), ciò non ...
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