Recesso anche se cambia il «controllore»
Ma la «modifica» deve peggiorare le condizioni di rischio dell’investimento
Il Tribunale di Milano, nella sentenza n. 8902/2015, chiarisce, in modo estremamente lucido, la causa di recesso di cui all’art. 2497-quater comma 1 lett. c) c.c., correlata all’inizio ed alla cessazione di un’attività di direzione e coordinamento, quando non si tratti di società quotate e ne derivi un’alterazione delle condizioni di rischio dell’investimento e non venga promossa un’offerta pubblica di acquisto.
L’inizio o la cessazione dell’attività di direzione e coordinamento, innanzitutto, sono da parificare al “cambio” del soggetto esercente tale attività.
Tali eventi assumono rilievo ai fini del riconoscimento del diritto di recesso nella misura in cui possono, in concreto, comportare una modifica in senso deteriore per le ...
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