Il nuovo redditometro non è applicabile prima del 2009
La Cassazione conferma la tesi dell’irretroattività, «cristallizzata» nell’art. 22 del DL 78/2010
Il nuovo redditometro non è applicabile retroattivamente al posto del vecchio strumento presuntivo, in quanto è la stessa legge a stabilire chiaramente la sua applicabilità a decorrere dagli accertamenti relativi al periodo d’imposta 2009. È quanto deciso dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22744 depositata ieri.
Si ricorda che la riforma dell’accertamento sintetico, avvenuta ad opera dell’art. 22 del DL 78/2010, ha profondamente innovato la disciplina del redditometro di cui all’art. 38, comma 4 e seguenti del DPR 600/1973.
Con l’approvazione delle disposizioni attuative recate dal DM 24 dicembre 2012 è subito apparso evidente che il nuovo strumento presuntivo sarebbe stato molto più aderente alla realtà rispetto al precedente fondato sui decreti ministeriali ...
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