Ravvedimento sulla dichiarazione infedele alla prova della riforma
La riforma incide su diversi aspetti, dalla competenza fiscale alla riduzione di un terzo per le violazioni «minori»
Le violazioni non formali commesse nell’ambito della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IVA rientrano nell’infedeltà dichiarativa, sanzionata, nella versione attuale degli artt. 1 e 5 del DLgs. 471/97, con una sanzione dal 100% al 200% della maggiore imposta o della differenza di credito.
Come naturale, si tratta, a livello generale, di violazioni che possono essere sanate tramite ravvedimento operoso, che, dopo le modifiche della L. 190/2014, può avvenire sino a quando è notificato l’avviso di accertamento, non essendo più inibito dal controllo fiscale (ad esempio, dalla notifica di un questionario o dalla consegna di un verbale di constatazione).
Quindi, è ora possibile sanare non solo le violazioni commesse nell’ambito del modello UNICO 2015, ma pure quelle
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