IVA indetraibile ma rimborsabile se manca la «stampa» del registro
Per la Cassazione, la perdita del diritto a detrazione non fa venir meno il diritto del contribuente alla restituzione dell’imposta versata
La mancata trascrizione su supporto cartaceo del registro IVA acquisti, tenuto in formato digitale su pc, legittima il disconoscimento, da parte del Fisco, della detrazione IVA operata dal contribuente, atteso che la norma prevede termini tassativi per la “stampa” dei registri contabili. Tuttavia, qualora sussistano i presupposti, il contribuente può presentare un’istanza di rimborso dell’IVA effettivamente versata sugli acquisti. È questo l’importante assunto stabilito dalla Cassazione, con l’ordinanza n. 22188/2015.
L’art. 25 del DPR 633/1972 prevede che il contribuente debba numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, ...
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