La differenza da recesso non transita a Conto economico
Secondo il nuovo OIC 28, occorre ridurre le riserve disponibili e, se queste sono insufficienti, l’ammontare nominale del capitale sociale
L’annosa problematica della deducibilità della c.d. “differenza da recesso” (ovvero, del maggior valore della quota attribuita al socio fuoriuscito dalla compagine rispetto al valore contabile della quota
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