La differenza da recesso non transita a Conto economico
Secondo il nuovo OIC 28, occorre ridurre le riserve disponibili e, se queste sono insufficienti, l’ammontare nominale del capitale sociale
L’annosa problematica della deducibilità della c.d. “differenza da recesso” (ovvero, del maggior valore della quota attribuita al socio fuoriuscito dalla compagine rispetto al valore contabile della quota di patrimonio netto di spettanza del socio stesso) non ha mai trovato una soluzione ufficiale per le società di capitali. Le considerazioni della dottrina maggioritaria, che vanno nel senso dell’indeducibilità, si rafforzano con le modifiche apportate dall’OIC al documento n. 28, secondo le quali tale differenza non transita a Conto economico.
Per quanto riguarda le società di persone, l’Agenzia delle Entrate era giunta a conclusioni diverse (le quali, anche tenendo conto delle modifiche al principio contabile, dovrebbero mantenere la loro validità): nella ...
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