ACCEDI
Giovedì, 19 giugno 2025 - Aggiornato alle 6.00

PROFESSIONI

Sanzioni pecuniarie civili oltre al risarcimento alla persona offesa

È il giudice civile l’autorità competente ad applicare le sanzioni pecuniarie per gli illeciti introdotti dallo schema di decreto sulla depenalizzazione

/ Michela SCHEPIS

Venerdì, 20 novembre 2015

x
STAMPA

download PDF download PDF

Dallo schema di decreto legislativo (atto del Governo n. 246) trasmesso dall’Esecutivo alle Camere per i prescritti pareri nell’ambito della c.d. depenalizzazione e dalla relativa relazione illustrativa si evince che le sanzioni pecuniarie civili, relative agli illeciti indicati nello stesso schema, sono applicate dal giudice civile. Il testo è volto ad attuare l’art. 2 comma 3 della L. 67/2014.

Tali modifiche, che mirano a sostituire la sanzione penale con una sanzione pecuniaria civile, associata al risarcimento del danno alla parte offesa, hanno come obiettivo quello di depenalizzare gli illeciti ritenuti di “scarsa offensività” (indicati all’art. 4 dello schema di decreto) e, allo stesso tempo, di continuare a tutelare la persona offesa.

Stante il silenzio ...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU