Sanzioni pecuniarie civili oltre al risarcimento alla persona offesa
È il giudice civile l’autorità competente ad applicare le sanzioni pecuniarie per gli illeciti introdotti dallo schema di decreto sulla depenalizzazione
Dallo schema di decreto legislativo (atto del Governo n. 246) trasmesso dall’Esecutivo alle Camere per i prescritti pareri nell’ambito della c.d. depenalizzazione e dalla relativa relazione illustrativa si evince che le sanzioni pecuniarie civili, relative agli illeciti indicati nello stesso schema, sono applicate dal giudice civile. Il testo è volto ad attuare l’art. 2 comma 3 della L. 67/2014.
Tali modifiche, che mirano a sostituire la sanzione penale con una sanzione pecuniaria civile, associata al risarcimento del danno alla parte offesa, hanno come obiettivo quello di depenalizzare gli illeciti ritenuti di “scarsa offensività” (indicati all’art. 4 dello schema di decreto) e, allo stesso tempo, di continuare a tutelare la persona offesa.
Stante il silenzio ...
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