Dati contabili vincolanti senza possibilità di rettifica per il fallimento
La Cassazione sembra orientata a restringere le modalità di verifica dei requisiti dimensionali previsti dall’art. 1 L. fall.
Con la sentenza n. 19654/2015, la Cassazione esprime il principio che, dovendo l’accertamento dei limiti dimensionali previsti dall’art. 1 L. fall. (RD 267/42) attenersi ai principi contabili, gli immobili, al pari delle altre poste attive, vanno considerati nel valore del loro costo storico al netto degli ammortamenti, secondo quanto risulta dal bilancio, senza possibilità di rettifiche in base al valore reale di mercato (valore che invece aveva applicato la Corte di merito). Quest’ultima affermazione si presta però a qualche rilievo e precisazione.
La norma citata prevede l’esclusione dal fallimento dell’imprenditore che dimostri congiuntamente di avere un attivo patrimoniale, ricavi lordi e debiti non superiori a determinati importi (rispettivamente 300.000 e ...
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