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Compensazione dei rimborsi da assistenza fiscale anche nell’F24 Enti pubblici

/ REDAZIONE

Martedì, 1 dicembre 2015

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Con il provvedimento n. 154279 di oggi, l’Agenzia delle Entrate ha modificato il modello “F24 Enti pubblici”, inserendo nella sezione “DETTAGLIO VERSAMENTO” il campo “importi a credito compensati”, e di conseguenza ha aggiornato le relative specifiche tecniche, da utilizzare per la trasmissione telematica dei versamenti, riportati, rispettivamente, negli allegati “1” e “2” al provvedimento.
Una successiva risoluzione impartirà le istruzioni per la compilazione del modello.
Quanto disposto dal provv. ha effetto a decorrere dal 7 gennaio 2016, ma l’Agenzia precisa che le specifiche tecniche preesistenti alle modifiche per la trasmissione telematica dei versamenti potranno essere utilizzate secondo la precedente versione fino al 30 giugno 2016.

Come ricorda la stessa Amministrazione finanziaria nelle motivazioni, al fine di favorire la trasparenza e semplificare le operazioni poste in essere dai sostituti d’imposta, l’art. 15 del DLgs. n. 175/2014 ha previsto che le somme rimborsate ai percipienti a seguito di assistenza fiscale, nonché le eccedenze di versamento di ritenute e imposte sostitutive siano utilizzate dai sostituti d’imposta esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17, comma 1 del DLgs. n. 241/97.
Considerato che i sostituti d’imposta del settore pubblico utilizzano il modello F24 EP per il pagamento delle ritenute, imposte e contributi, come detto viene aggiunta la colonna “importi a credito compensati”, in modo da consentire il recupero in compensazione delle somme rimborsate ai percipienti a seguito di assistenza fiscale, nonché delle eccedenze di versamento di ritenute e imposte sostitutive.

Inoltre, tale innovazione consentirà progressivamente di utilizzare in compensazione, tramite il modello F24 EP, anche gli altri crediti d’imposta maturati dagli enti pubblici.

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