Istruzioni INPS sulla «nuova» CIG
Dopo il Ministero del Lavoro, anche l’INPS fa chiarezza sulle novità introdottte dal DLgs. 148/2015, attuativo del Jobs Act, che ha ridefinito la disciplina delle integrazioni salariali.
In serata, infatti, l’Istituto previdenziale ha pubblicato la circolare n. 197, che fornisce le istruzioni per l’adeguamento del regime contributivo CIGO riferito a tutti i lavoratori beneficiari, fatta eccezione per i lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante, per i quali sarà emanata una circ. apposita, nell’ambito della quale verranno fissate, fra l’altro, le modalità di conguaglio della contribuzione dovuta nei mesi decorsi dall’entrata in vigore del DLgs. e saranno delineati gli adeguamenti da apportare alla vigente struttura delle dichiarazioni contributive.
Tra i chiarimenti forniti l’INPS, ricordando che in base all’art. 44 comma 1 del DLgs., “quando non diversamente indicato, le disposizioni si applicano ai trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore”, ossia il 24 settembre scorso, precisa che, ai fini del calcolo della durata massima complessiva delle integrazioni salariali di cui all’art. 4, commi 1 e 2, i trattamenti richiesti prima dell’entrata in vigore si computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva a tale data.
Per quanto riguarda la CIGO, dal 1° gennaio 2016 i trattamenti sono concessi dalla sede dell’INPS territorialmente competente.
Inoltre, alle domande presentate dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo, ma aventi a oggetto eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa antecedenti o iniziati prima del 24 settembre 2015, non si applica il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro e le nuove modalità di presentazione della domanda stessa, introdotte dalla riforma.
L’INPS aggiunge che, ai soli fini della presentazione della domanda, il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto e la data di pubblicazione della circolare n. 197 (2 dicembre 2015) è neutralizzato. Conseguentemente per gli eventi intervenuti nel periodo c.d. neutralizzato, i 15 giorni utili per la presentazione della domanda si computano dalla data di pubblicazione della circolare.
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