Immobili «particolareggiati» con registro all’1% se c’è l’urbanizzazione
La vecchia agevolazione potrebbe applicarsi anche senza utilizzo edificatorio concreto
In base all’ormai abrogato art. 33, comma 3 della L. 388/2000, i trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, erano soggetti all’imposta di registro dell’1% e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area avvenisse entro cinque anni dal trasferimento.
La C.T. Reg. di Venezia, con la sentenza n. 819/25/2015, ha stabilito che la disposizione va intesa nel senso che l’area, già urbanizzata a seguito di convenzione lottizzatoria, sia utilizzabile dal punto di vista edificatorio e non che l’utilizzazione edificatoria debba effettivamente avvenire; una volta urbanizzata ...
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