Per alcuni contribuenti congrui e coerenti in soffitta UNICO 2012
La riduzione di un anno dei termini non vale per tutti i contribuenti: ad esempio, sono esclusi i professionisti
È stato già evidenziato su Eutekne.info che, entro il 31 dicembre 2015, avrebbero dovuto, a pena di decadenza, essere notificati gli avvisi di accertamento relativi al periodo d’imposta 2010 (modello UNICO 2011) oppure 2009 (modello UNICO 2010) se si fosse trattato di dichiarazione omessa (si veda “A fine anno, in soffitta il modello UNICO 2011 per decorrenza dei termini” dell’8 dicembre 2015).
Rispetto a tali periodi non trova applicazione la nuova disciplina sui termini di decadenza, come modificata dalla L. 208/2015, secondo cui l’accertamento va notificato, a pena di decadenza, non più entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ma del quinto anno successivo. Tale disciplina, infatti, opera dalle dichiarazioni
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