Usufrutto da calcolare con i nuovi coefficienti
Dal 1° gennaio 2016 vanno utilizzati per determinare il valore dei diritti reali di uso, usufrutto e abitazione, nonché per determinare il valore delle rendite
Il tasso di interesse legale è stato ridotto allo 0,20% con decorrenza dal 1° gennaio 2016 dal DM 11 dicembre 2015, rendendo necessario l’adeguamento dei coefficienti da utilizzare per la determinazione del valore fiscale di rendite, pensioni, nonché dei diritti reali di uso, usufrutto ed abitazione.
Si ricorda, infatti, che per la determinazione della base imponibile dell’imposta di registro (art. 46 del DPR 131/86), il valore delle rendite e pensioni, nonché il valore dei diritti reali di uso, usufrutto e abitazione, sono determinati usando coefficienti aggiornati periodicamente sulla base della variazione del tasso legale di interesse. Lo stesso metodo di determinazione del valore è utilizzato nell’ambito delle imposte sulle successioni e donazioni, a norma dell’art. ...
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