Con risoluzione del contratto di leasing, somme da restituire all’utilizzatore
Tale diritto è riconosciuto se il concedente vende o ricolloca l’immobile ad uso abitativo oggetto del contratto di locazione finanziaria
In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria di immobili adibiti ad uso abitativo, per inadempimento dell’utilizzatore, il concedente ha diritto alla restituzione dell’immobile e contestualmente è tenuto a corrispondere quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, avvenute a valori di mercato, deducendo la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data di risoluzione, nonché dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto.
Questo è quanto si evince da uno degli emendamenti al Ddl. di stabilità 2016, approvato nella notte di lunedì dalla Commissione Bilancio della Camera, in materia di locazione finanziaria di immobili destinati ad abitazione principale.
La previsione stabilisce, ...
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