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Nel processo civile cittadino tutelato con il professionista che ha adeguate competenze

/ REDAZIONE

Mercoledì, 16 dicembre 2015

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Il CNDCEC ha inviato, con l’informativa n. 102/2015, agli Ordini territoriali gli emendamenti del Consiglio nazionale al disegno di legge recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile, che il 10 dicembre scorso erano stati trasmessi alla Commissione Giustizia della Camera.

Nella premessa, il CNDCEC esprime il proprio apprezzamento sul Ddl., condividendone finalità e obiettivi. Resta fermo però il convincimento che la tutela del cittadino e l’esigenza di garantirgli una giustizia efficiente e “consapevole” possa comportare, specie in ambito di procedimenti speciali, la fattiva collaborazione di professionisti in possesso di adeguate competenze nella materia di riferimento.

Tra i quattro criteri generali su cui si basa la delega vi è infatti quello del rafforzamento della specializzazione all’interno della giurisdizione, con l’istituzione di un Tribunale della famiglia e delle persone e con l’estensione delle competenze del tribunale dell’impresa. Il CNDCEC ritiene che i professionisti iscritti all’Albo dei commercialisti possano ricoprire un ruolo di una certa rilevanza all’ interno delle sezioni specializzate, specie quando si tratti di tematiche attinenti all’impresa (individuale e collettiva che sia) o a valutazioni patrimoniali che possano incidere sul regime patrimoniale della famiglia nella fase “patologica” dello scioglimento del vincolo di coniugio.

Per il CNDCEC è intuitivo, infatti, che, stante la delega, le proposte dei commercialisti siano esclusivamente indirizzate all’ambito dei rapporti tra coniugi e all’interno della famiglia. Ciò non toglie che all’iscritto all’Albo possa essere riconosciuto un ruolo anche nelle valutazioni degli assetti patrimoniali dei conviventi quando verrà definitivamente varata una legislazione che tenga conto dei diritti e dei doveri dei singoli all’interno delle c.d. unioni di fatto.

Il CNDCEC osserva anche che l’importante obiettivo della semplificazione del rito civile debba essere declinato anche con l’altrettanto importante fine della razionalizzazione delle norme e dei procedimenti, senza che siano trascurati i diritti del consumatore.

Vi è anche l’auspicio che il legislatore, conservando l’originario assetto dell’arbitrato e delle procedure di ADR, fornisca all’utente-consumatore maggior dettaglio sull’effettiva fruibilità dei recenti provvedimenti che hanno introdotto l’istituto dell’arbitrato deflattivo e della negoziazione assistita.

Infine, ferma restando la specialità della negoziazione assistita rispetto alla mediazione, si è proposto un principio generale in cui si estenda la competenza dell’assistenza delle parti anche all’iscritto all’ Albo, specie al ricorrere di ipotesi in cui il conflitto tra le parti involga tematiche strettamente attinenti a determinazioni patrimoniali. Il tutto nell’ottica di mettere a disposizione dell’utente (consumatore) strumenti maggiormente flessibili rispetto alle esigenze e ai casi specifici.

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