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FISCO

Unico invio dei dati dei bonifici agevolati entro il 28 febbraio

Dal 2016, le comunicazioni delle banche sui bonifici eseguiti per ottenere la detrazione IRPEF del 50% vanno effettuate in una sola soluzione

/ Arianna ZENI

Giovedì, 24 dicembre 2015

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Ai fini dei controlli concernenti la fruizione della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR, le banche presso le quali sono disposti i bonifici di pagamento delle spese devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, i dati relativi ai bonifici effettuati (tale adempimento è disposto dall’art. 3 del DM 18 febbraio 1998 n. 41).

I dati che devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate riguardano:
- il mittente del bonifico;
- i beneficiari della detrazione IRPEF;
- i destinatari dei pagamenti.
La comunicazione dei suddetti dati deve avvenire sulla base del tracciato record approvato con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 30 maggio 2014 n. 75159, al fine di tenere conto

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