Niente agevolazioni IRES per le fondazioni bancarie
Per la C.T. Reg. Firenze, non rientrano in nessuna delle categorie indicate nell’art. 6 del DPR 601/73 e non hanno diritto all’aliquota ridotta del 50%
Con sentenza n. 352/16/15, la C.T. Reg. Firenze si è pronunciata sulla spettanza delle agevolazioni fiscali a favore delle fondazioni bancarie, introdotte con la L. 218/90, e riguardante la richiesta di rimborso di eccedenza IRPEG (ora IRES) in sede di dichiarazione per effetto dell’art. 6 del DPR 601/73 (aliquota ridotta del 50% a favore di enti ed istituti di assistenza e beneficenza senza finalità di lucro), il tutto per gli anni d’imposta 1994-95.
Nel 2010 l’Ufficio territoriale competente comunicava il diniego avverso l’istanza di tale rimborso poiché riteneva non applicabili le agevolazioni in questione.
La Fondazione impugnava il diniego eccependo – tra le altre questioni – il consolidamento del diritto al rimborso per mancata azione di rettifica e accertamento
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