La sede dell’impresa individuale può non coincidere col luogo di produzione
Con il parere n. 283970 del 28 dicembre 2015, ma pubblicato ieri, il Ministero dello Sviluppo economico ha specificato che la sede dell’impresa non deve necessariamente coincidere con il luogo in cui avviene lo scambio o la produzione di beni o servizi ma, piuttosto, con il luogo dove viene svolta l’attività di organizzazione dei fattori produttivi (capitale, lavoro).
Il MISE è stato chiamato a esprimersi sul caso di un’impresa individuale con sede in un Comune che aveva iniziato l’attività in un’unità locale posta in una Provincia differente e ha affermato che tale impresa può mantenere la sede nel Comune indicato, nonostante l’avvio in differente località. Il MISE ricorda, a titolo di esempio tra le varie possibilità, il caso delle imprese che indicano la propria sede presso lo studio professionale che ne cura gli adempimenti amministrativi e fiscali e nulla vieta che questo luogo sia posto in una Provincia differente da quella dove è svolta l’attività produttiva (rientrando dunque nella competenza di uffici del Registro differenti).
Ovviamente, per ottemperare agli adempimenti previsti dalla disciplina in materia di pubblicità legale dell’impresa, il titolare è tenuto a:
- iscrivere la sede “principale” presso l’ufficio del Registro delle imprese della competente Camera di commercio;
- denunciare l’avvio dell’attività presso una diversa localizzazione.
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