Pagamento con F24 cartaceo escluso dall’aumento del limite all’utilizzo del contante
Per effetto della legge di stabilità, il limite all’uso del contante è innalzato a 3 mila euro a partire dal 2016.
“Rispetto a questa misura – sostiene il Presidente dell’Associazione nazionale commercialisti Marco Cuchel – se si considera quanto espresso dal Ministro dell’Economia Padoan sulla mancanza di correlazione tra l’uso del contante e il fenomeno dell’evasione, e se l’intento da parte del Governo vuole essere quello di favorire la fiducia di cittadini e imprese, allora si fatica a comprendere la ragione per la quale il tetto per il pagamento in contanti mediante modello F24 cartaceo, da parte di soggetti non titolari di partita IVA, non sia stato anch’esso aumentato”.
Come previsto dall’art. 11 del DL n. 66/2014 – si legge nel comunicato diffuso oggi dall’ANC – attualmente se un contribuente, non titolare di partita IVA, deve versare tramite modello F24 una somma superiore all’importo di 1.000 euro non può farlo recandosi in banca o in posta, ma deve necessariamente ricorrere ai canali telematici disponibili oppure avvalersi dell’assistenza di un commercialista.
“Per molti cittadini – ha aggiunto Cuchel – pensiamo, ad esempio, a coloro che possono avere più difficoltà ad avere accesso agli strumenti informatici e al loro utilizzo, l’esistenza dell’attuale soglia per i versamenti con modello F24 cartaceo può costituire un ostacolo che, per le stesse ragioni che hanno indotto il Governo alla decisione di aumentare il tetto per il denaro contante, sarebbe stato opportuno rimuovere, e rispetto al quale l’ANC auspica che si intervenga di conseguenza”.
Ecco perché, “nell’interesse di tutti, i cittadini contribuenti devono essere messi nella condizione di pagare le imposte dovute con semplicità, senza inutili complicazioni. Anche se questo potrebbe apparire scontato, purtroppo non lo è, e la semplificazione, di cui tanto si discute, spesso resta solamente un’intenzione nei fatti disattesa”.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941