La tassazione separata non osta al ravvedimento operoso
Per i redditi non indicati, bisogna però appurare come il ravvedimento deve avvenire
Da più parti ci è stato segnalato che, ad avviso di alcune Direzioni provinciali, non è ammesso il ravvedimento operoso in merito ai redditi soggetti a tassazione separata.
Riteniamo di non condividere la menzionata impostazione, per le ragioni seguenti.
Rimandando ad un successivo intervento la problematica del ravvedimento sul tardivo versamento dell’imposta già liquidata dall’Agenzia delle Entrate con l’avviso bonario, approfondiamo ora la fattispecie in cui il contribuente abbia dichiarato infedelmente un reddito che, per natura o per opzione, è soggetto a tassazione separata.
In tal caso, la violazione rientra nell’art. 1 del DLgs. 471/97, in quanto, tecnicamente, è commessa una dichiarazione infedele, avendo il contribuente dichiarato un reddito inferiore a quello
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