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LAVORO & PREVIDENZA

Con la depenalizzazione sanzioni non superiori alla pena prima prevista

Con l’entrata in vigore del DLgs. 8/2016 il Ministero del Lavoro fornisce le prime indicazioni operative per l’attività ispettiva

/ Mario PAGANO

Lunedì, 15 febbraio 2016

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In concomitanza con l’entrata in vigore del DLgs. n. 8/2016 recante disposizioni in materia di depenalizzazione, la Direzione Generale dell’Attività Ispettiva ha fornito, con circolare n. 6/2016, le prime indicazioni operative attinenti le modalità di contestazione degli illeciti depenalizzati (si veda “Alle sedi provinciali INPS gli atti depenalizzati sulle omesse ritenute” del 9 febbraio 2016).

Con riferimento agli illeciti commessi prima del 6 febbraio 2016, non definiti in sede penale, si dovrà procedere con la contestazione entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla trasmissione degli atti da parte dell’autorità giudiziaria.
Quanto, invece, ai criteri di quantificazione della sanzione, si dovranno seguire i principi stabiliti dall’art. 16 della L.

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