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Depenalizzate anche le condotte fraudolente nell’antiriciclaggio

Il DLgs. 8/2016 impatta sulle condotte che impediscono l’individuazione di chi esegue l’operazione

/ Maurizio MEOLI

Mercoledì, 23 marzo 2016

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La depenalizzazione disposta dal DLgs. 8/2016 ha investito non solo le condotte in materia di (in)adeguata verifica della clientela (art. 55 comma 1 del DLgs. 231/2007) e di omessa, tardiva o incompleta registrazione dei dati (art. 55 comma 4 del DLgs. 231/2007), punite con la multa da 2.600 a 13.000 euro, ma anche il caso di assolvimento degli obblighi di identificazione e registrazione mediante utilizzo di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’individuazione del soggetto che ha effettuato l’operazione, punito con la multa da 5.200 a 26.000 euro (art. 55 comma 6 del DLgs. 231/2007).
Per le violazioni commesse dal 6 febbraio 2016 la multa è sostituita da una sanzione che, pur essendo di carattere amministrativo, può andare: da 5.000 a 30.000 euro, nelle ipotesi base; da 10.000

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