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La sanzione per la «falsa» sospensione della riscossione trova i codici tributo

Servono per pagare le somme dovute come sanzione e spese di notifica in caso di documenti falsi per bloccare la procedura di recupero coattivo

/ REDAZIONE

Mercoledì, 23 marzo 2016

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L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 14 di ieri, ha istituito il codice tributo “8117” per il versamento, mediante modello F24, della sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 1, comma 541 della legge di stabilità 2013 e il codice tributo “8118” per le relative spese di notifica. 

Si ricorda, infatti, che l’art. 1, comma 537, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, dispone che gli agenti della riscossione debbano sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati da quest’ultimo, effettuata ai sensi del comma 538.

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