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Il modello 770 non prova il rilascio delle certificazioni

Ma dal 22 ottobre 2015 rilevano, per la fattispecie ex art. 10-bis del DLgs. 74/2000, anche le ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione

/ Maurizio MEOLI

Sabato, 27 febbraio 2016

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La Cassazione, nella sentenza n. 7884, depositata ieri, ha precisato che, nel reato di omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis del DLgs. 74/2000 ante riforma) spetta all’accusa l’onere di provare l’elemento costitutivo rappresentato dal rilascio ai sostituiti delle certificazioni attestanti le ritenute effettivamente operate e tale prova non può essere costituita dal solo contenuto del modello 770 proveniente dal datore di lavoro. Rispetto a ciò non rileva il fatto che il DLgs. 158/2015 abbia ridisegnato la fattispecie riconoscendo espressa rilevanza anche alle ritenute dovute sulla base della dichiarazione. Si tratta, infatti, di norma più sfavorevole e, come tale, non applicabile a fatti anteriori all’entrata in vigore della nuova disciplina (22 ottobre

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