Ravvedimento operoso con effetto diversificato in ambito penale
La disciplina di tali effetti si è «sdoppiata» ed è prevista sia nell’art. 13 che nel nuovo art. 13-bis del DLgs. 74/2000
La riforma delle sanzioni, amministrative e penali, apportata dal DLgs. 24 settembre 2015 n. 158 ha riguardato anche gli effetti del ravvedimento operoso in ambito penale.
Prima, gli effetti di ciò erano contenuti nell’art. 13 del DLgs. 74/2000, mentre ora la disciplina è sdoppiata, essendo prevista sia nel citato art. 13 che nel nuovo art. 13-bis del DLgs. 74/2000.
A dire il vero, il tema non riguarda solo il ravvedimento operoso, essendo anche inerente al pagamento del debito, avvenuto, ad esempio, in occasione di altri istituti deflativi del contenzioso, o, addirittura, al di fuori dei medesimi.
Tornando al ravvedimento, esso, a seconda del delitto in esame, può sia rendere non punibile il reato sia rappresentare, come in passato, una circostanza attenuante, che consente al giudice di ...
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