Indennità di maternità di cinque mesi per le collaboratrici in caso di adozione o affidamento
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 di oggi, è stato pubblicato il decreto 24 febbraio 2016, che modifica il decreto 4 aprile 2002 in materia attribuzione dell’indennità di maternità alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della L. 335/1995.
Nel dettaglio, per effetto delle disposizioni contenute nel DLgs. 80/2015, attuativo del Jobs Act, il decreto interministeriale dispone che, in caso di adozione, nazionale o internazionale, e di affidamento preadottivo di un minore, le lavoratrici iscritte alla Gestione separata abbiano diritto all’indennità di maternità per un periodo di cinque mesi, secondo le modalità previste dall’art. 26, commi 2, 3 e 5 del DLgs. 151/2001.
L’Ente autorizzato, che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione internazionale, certifica la data di ingresso del minore e l’avvio al tribunale italiano delle procedure di conferma della validità dell’adozione o di riconoscimento dell’affidamento preadottivo.
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