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IMPRESA

L’estraneo vuole solo l’impoverimento del patrimonio

Per il concorso nella bancarotta fraudolenta per distrazione non è, invece, necessaria la conoscenza dello stato di insolvenza

/ Maurizio MEOLI

Sabato, 9 aprile 2016

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Rilevanti sono anche le precisazioni che la sentenza della Cassazione n. 14045/2016 fornisce in ordine ai profili soggettivi del concorso del c.d. extraneus nella bancarotta fraudolenta per distrazione (art. 216 comma 1 n. 1 del RD 267/42).
Posto che nell’ambito della citata fattispecie il dissesto non è elemento costitutivo del reato, con conseguente estraneità dello stesso dall’oggetto del dolo, non vi sono ragioni, nel rispetto delle regole generali sul concorso di persone nel reato, perché a tale oggetto debba essere attribuito contenuto diverso e più ampio per la posizione del concorrente estraneo rispetto a quanto richiesto per l’amministratore della società.

Infatti, come già precisato in più occasioni dalla Suprema Corte (cfr. Cass. nn.  1706/2014, 16579/2010 e 9299/2009), ...

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