L’estraneo vuole solo l’impoverimento del patrimonio
Per il concorso nella bancarotta fraudolenta per distrazione non è, invece, necessaria la conoscenza dello stato di insolvenza
Rilevanti sono anche le precisazioni che la sentenza della Cassazione n. 14045/2016 fornisce in ordine ai profili soggettivi del concorso del c.d. extraneus nella bancarotta fraudolenta per distrazione (art. 216 comma 1 n. 1 del RD 267/42).
Posto che nell’ambito della citata fattispecie il dissesto non è elemento costitutivo del reato, con conseguente estraneità dello stesso dall’oggetto del dolo, non vi sono ragioni, nel rispetto delle regole generali sul concorso di persone nel reato, perché a tale oggetto debba essere attribuito contenuto diverso e più ampio per la posizione del concorrente estraneo rispetto a quanto richiesto per l’amministratore della società.
Infatti, come già precisato in più occasioni dalla Suprema Corte (cfr. Cass. nn. 1706/2014, 16579/2010 e 9299/2009), ...
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