Responsabilità «limitata» per amministratori senza deleghe e sindaci
I segnali d’allarme devono essere pienamente conosciuti e, ciononostante, deve essere omessa una qualsiasi attivazione per scongiurarli
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 14045/2016, segna un ulteriore importante passaggio verso il consolidarsi dei corretti principi da considerare ai fini della configurazione di una responsabilità penale, da omesso controllo, in capo ad amministratori non esecutivi e sindaci per reati commessi dagli amministratori delegati. Vengono, infatti, ripresi e specificati gli approdi della migliore – e maggiormente garantista – ricostruzione in materia.
Ai fini della responsabilità penale dell’amministratore privo di deleghe (così come dei componenti del Collegio sindacale) per fatti di bancarotta fraudolenta, non è sufficiente l’oggettiva presenza di dati (c.d. “segnali d’allarme”) da cui desumere un evento pregiudizievole per la società o almeno il rischio della ...
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