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Nuova procedura per comunicare la sospensione dell’obbligo contributivo nel lavoro domestico

/ REDAZIONE

Venerdì, 15 aprile 2016

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Con il messaggio n. 1643 di ieri, l’INPS ha comunicato che, nell’ambito del lavoro domestico, è stato realizzato un nuovo servizio on line per la comunicazione della sospensione dell’obbligo contributivo, disponibile sul sito dell’Istituto nella sezione Servizi Online attraverso il seguente percorso: Servizi per il cittadino – Lavoratori domestici - Autenticazione con PIN/CNS – Sospensione obbligo contributivo.

La procedura – spiega l’INPS – consente di comunicare la sospensione dell’obbligo contributivo in riferimento a uno specifico rapporto di lavoro e per un intero trimestre qualora la contribuzione non sia dovuta perché riferita a una causa di sospensione a titolo di:
- congedo per maternità;
- aspettativa per motivi personali;
- malattia o infortunio di durata superiore a quella riconosciuta come retribuita.

Tale comunicazione è consentita per i trimestri dell’anno in corso non ancora scaduti o, se scaduti, entro la fine del mese di scadenza del pagamento. Per i periodi per i quali non è più possibile procedere alla comunicazione attraverso il canale internet ci si dovrà rivolgere alla sede presentando la documentazione attestante la sospensione.

Una volta selezionato il rapporto di lavoro, l’applicativo visualizzerà la lista delle comunicazioni di sospensione attive già registrate e protocollate consentendone la modifica e l’annullamento; consentirà, altresì, di inserire una nuova sospensione.
In questo caso sarà necessario indicare il trimestre di riferimento e la motivazione della sospensione da selezionare fra le tre possibili opzioni indicate precedentemente. Per la motivazione “Malattia o infortunio di durata superiore a quella riconosciuta come retribuita” sarà possibile indicare il numero del certificato medico.

L’applicativo fornisce, inoltre, la possibilità di allegare alla domanda uno o più documenti in formato jpg, jpeg, tiff o pdf purché la dimensione massima del singolo file non sia superiore a 2 Mb.

L’INPS sottolinea che si può comunicare la sospensione solo per i trimestri per i quali non è dovuto alcun contributo a qualsiasi titolo. La sospensione che ricada all’interno di trimestri parzialmente coperti da contribuzione è insita nella causale di pagamento e corrisponde alle settimane non indicate come lavorate.

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