Domanda di insinuazione corretta con la successiva riproposizione
Occorre in questo caso rinunciare alla domanda di insinuazione per il credito già azionato
Come già esaminato su Eutekne.info (si veda “Possibile la rinuncia della domanda di insinuazione” del 30 aprile 2016), il creditore istante può rinunciare alla domanda di insinuazione allo stato passivo (art. 93 RD 267/42), con la conseguenza di rinunciare a concorrere con gli altri creditori al soddisfacimento sulla massa fallimentare.
Una questione sulla quale la dottrina sembra essersi espressa in maniera positiva è quella della possibilità, dopo la rinuncia della domanda di insinuazione, di riproporla come tempestiva o tardiva “correggendo” così eventuali errori fatti nella prima domanda.
La questione, ad esempio, si pone nel caso in cui il creditore, in sede di domanda tempestiva, non abbia fatto richiesta del privilegio del credito azionato o abbia indicato un credito
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41