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In Gazzetta il regolamento sull’esame per revisori legali

/ REDAZIONE

Giovedì, 5 maggio 2016

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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 di ieri, è stato pubblicato il decreto del Ministero della Giustizia 19 gennaio 2016 n. 63, ossia il Regolamento di attuazione della disciplina relativa all’esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale.

Si ricorda che il regolamento è previsto dall’art. 4 del DLgs. 39/2010 ed è chiamato a disciplinare il nuovo esame di idoneità professionale per l’iscrizione al Registro dei revisori, recependo quanto stabilito dal legislatore con l’aggiunta al suddetto decreto dell’art. 4-bis.
Quest’ultimo articolo, inserito dalla L. 15/2014 (di conversione del DL 150/2013), dispone che “ai fini dell’iscrizione al Registro sono esonerati dall’esame di idoneità i soggetti che hanno superato gli esami di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, fermo l’obbligo di completare il tirocinio legalmente previsto per l’accesso all’esercizio della attività di revisore legale, nel rispetto dei requisiti previsti con decreto del Ministro della Giustizia, senza la previsione, per i candidati, di maggiori oneri e di nuove sessioni di esame”.

Dopo il parere favorevole del Consiglio di Stato nel 2014 (si veda “Via libera del Consiglio di Stato al decreto sulla revisione legale” del 24 luglio 2014) il DM n. 63/2016, all’art. 11 comma 1, prevede quindi che i soggetti, che abbiano già superato l’esame di Stato per l’iscrizione nelle sezioni A e B dell’Albo e i soggetti che intendano abilitarsi alle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile, siano esonerati dalle prime due prove scritte, previste dall’art. 5, comma 1, lett. a) e b) del Regolamento, oltre che dalle corrispondenti materie della prova orale.

Dovranno invece sostenere le prove scritte e orali sulle materie previste dall’art. 5, comma 1, lett. c) (materie tecnico-professionali e della revisione), nell’ambito dell’esame per l’abilitazione all’esercizio delle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile. Resta fermo l’obbligo di aver completato il tirocinio previsto per l’accesso all’esercizio dell’attività di revisore legale.

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