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NOTIZIE IN BREVE

Rimborsi IVA prioritari estesi alle prestazioni di servizi di pulizia e demolizione di edifici

/ REDAZIONE

Sabato, 14 maggio 2016

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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 di ieri, è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 29 aprile 2016, che estende la disciplina dei rimborsi IVA prioritari alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, ex art. 17, sesto comma, lett. a-ter) del DPR 633/72.

Si ricorda che l’art. 1 comma 308 lett. b) della L. 296/2006 ha integrato l’art. 38-bis del DPR 633/72, stabilendo che, con decreti del Ministro dell’Economia, sono individuate, anche progressivamente, in relazione all’attività esercitata e alle tipologie di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi annuali e trimestrali sono eseguiti, in via prioritaria, entro tre mesi dalla relativa richiesta.
I rimborsi dei crediti IVA (sia annuali che infrannuali) sono eseguiti in via prioritaria se, al momento della richiesta, sussistono contestualmente le seguenti condizioni:
- i contribuenti esercitino l’attività da almeno tre anni;
- l’aliquota media sugli acquisti sia superiore a quella sulle vendite;
- l’eccedenza di IVA detraibile richiesta a rimborso sia di importo pari o superiore a 10.000 euro in caso di rimborso annuale e a 3.000 euro in caso di rimborso trimestrale;
- l’eccedenza di IVA detraibile richiesta a rimborso sia di importo pari o superiore al 10% dell’importo complessivo dell’imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nell’anno o nel trimestre cui si riferisce il rimborso richiesto.

Con i DM 22 marzo 2007, 25 maggio 2007, 18 luglio 2007, 21 dicembre 2007, 10 luglio 2014, 23 gennaio 2015 e 27 aprile 2015, sono state individuate alcune categorie di contribuenti che rientrano nell’ambito applicativo dei rimborsi prioritari.

Il decreto pubblicato ieri in Gazzetta dispone che all’art. 1 comma 1 del DM 22 marzo 2007, le parole “le prestazioni di servizi di cui all’articolo 17, sesto comma, lettera a)“ siano sostituite da: “le prestazioni di servizi di cui all’articolo 17, sesto comma, lettere a) e a-ter)“, aggiungendo quindi le prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e di completamento relative a edifici.

Queste disposizioni si applicano a partire dalle richieste di rimborso relative al secondo trimestre dell’anno d’imposta 2016.

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