ACCEDI
Venerdì, 20 giugno 2025 - Aggiornato alle 6.00

IMPRESA

Non ha diritto di prelazione il socio della società affittuaria del fondo

Diritto di prelazione solo se vi è coincidenza tra titolarità del fondo ed esercizio dell’attività agricola

/ Antonio PICCOLO

Mercoledì, 18 maggio 2016

x
STAMPA

download PDF download PDF

Con sentenza n. 5952/2016, la Corte di Cassazione ha stabilito, in materia di prelazione e riscatto agrario, un principio di diritto che merita di essere segnalato.
Per la prima volta i giudici di legittimità hanno affermato che, poiché i diritti di prelazione e di riscatto agrari costituiscono ipotesi tassative, in quanto regolate dalla legge e non suscettibili di interpretazione estensiva, i diritti di prelazione e di riscatto del confinante, previsti dal comma 2 dell’art. 7 della L. n. 817/71, non spettano al socio della società semplice affittuaria del fondo rustico (confinante con il fondo oggetto di compravendita), anche se il socio sia anche comproprietario del fondo.

Questo perché – spiega la Suprema Corte – la norma richiede la coincidenza tra la titolarità del fondo e l’esercizio ...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU