Per il CNDCEC, le misure del «decreto banche» andrebbero rimeditate e ponderate
Dopo aver espresso, nei giorni scorsi, alcune prime perplessità (si veda “Commercialisti contro il decreto sulle banche” del 5 maggio), ieri il CNDCEC, rappresentato dal Segretario Achille Coppola, ha presentato le proprie osservazioni e proposte sul Ddl. di conversione DL n. 59/2016, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione (A.S. 2362) nel corso di un’audizione in Commissione Finanze del Senato.
Nel dettaglio i commercialisti non ritengono condivisibile la scelta legislativa di intervenire a distanza di pochi mesi sull’impianto del codice di procedura civile e, più specificatamente, sul libro III dedicato al processo di esecuzione, già sensibilmente modificato dal DL 83/2015.
La stratificazione di provvedimenti normativi che vengono elaborati a breve distanza gli uni dagli altri, senza opportune riflessioni e più che altro senza la necessaria attività di coordinamento tra le nuove previsioni e quelle preesistenti può infatti generare – ad avviso del CNDCEC – disorientamento tra gli interpreti e rappresentare sia motivo di aggravamento per il lavoro di magistrati e professionisti, sia motivo di grande incertezza per i creditori e gli stakeholder.
Partendo dal presupposto che lo strumento del decreto legge non dovrebbe essere utilizzato nei casi in cui si intenda incidere significativamente su materie che, per complessità e rilevanza e per le ricadute sul sistema socioeconomico, necessiterebbero della condivisione da parte delle forze rappresentate in Parlamento, secondo i commercialisti gli artt. 1 e 2 del DL 59/2016, relativi al pegno mobiliare non possessorio e al finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato, necessitano di un’attenta rimeditazione e ponderazione, senza trasfondere ciò che è stato disciplinato nella normativa speciale in regole generali.
Ciò per evitare il diffondersi di prassi in danno agli imprenditori (e, per altri versi, ai consumatori) che, tramite il riconoscimento legislativo del patto marciano stipulato in situazioni di evidente disparità contrattuale, mascherino veri e propri abusi di posizione (dominante).
Con riferimento poi, all’art. 3 del decreto, che prevede l’istituzione di un registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure d’insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi, il Consiglio nazionale auspica che, a fronte dell’impegno richiesto ai professionisti (autorizzati ex art. 5 del DL ad avvalersi dei dati e delle informazioni immesse nelle banche dati, anche per recupero di crediti verso terzi) e dell’onere ricadente sulla collettività, possa corrispondere un’adeguata conoscenza delle modalità telematiche, delle nuove opportunità e dei vantaggi che esse offrono da parte di tutti gli operatori del sistema.
Infine, le disposizioni in favore degli investitori in banche in liquidazione (artt. 8 e ss.) renderebbero necessaria un’approfondita riflessione sui criteri impiegati per individuare i risparmiatori che possono chiedere l’indennizzo al Fondo interbancario di tutela e una disamina delle problematiche relative alla gestione degli istituti di credito che, se incentrata su prudenza, coerenza, diligenza e ragionevolezza potrebbe evitare ricadute disastrose sugli investitori e sui consumatori.
Per questa serie di motivi, il CNDCEC ritiene che l’entrata in vigore di disposizioni tanto rilevanti per l’economia possa essere rinviata quanto meno a data successiva all’entrata in vigore della legge di conversione.
Ieri, tra l’altro, la Commissione Finanze del Senato ha deciso di spostare il termine per la presentazione degli emendamenti al decreto, inizialmente prevista per le 14 di oggi, alle 18 di domani, al fine di disporre in tempo utile del parere della Commissione Giustizia sul provvedimento in esame e di consentire il dovuto approfondimento.
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