Per l’antiriciclaggio poteri impeditivi dell’OdV dubbi
Dalla violazione degli obblighi di vigilanza potrebbe integrarsi la fattispecie omissiva; più opinabile il riconoscimento di una posizione di garanzia
La possibile responsabilità penale in capo ai membri dell’Organismo di vigilanza continua a destare questioni e dibattiti, anche in prospettiva di una possibile riforma del DLgs. 231/2001.
Recentemente su Eutekne.info è stato ricordato come particolari problemi si pongono in materia di sicurezza sul lavoro (si veda “L’Organismo di vigilanza non risponde di reati legati alla sicurezza sul lavoro” del 23 maggio scorso).
Può essere allora utile ricordare il ruolo peculiare che assumono i componenti dell’OdV in relazione agli obblighi legati all’antiriciclaggio, secondo la disciplina delineata dal DLgs. 231/2007 (curiosamente lo stesso numero ma un diverso anno).
In particolare il combinato disposto degli artt. 52 e 55 del DLgs. 231/2007 ha introdotto un’ipotesi
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