La parzialità dell’esperto non inficia la relazione di stima
Nei conferimenti dei beni in natura, l’esperto è comunque responsabile dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi
Per i conferimenti di beni in natura e di crediti nelle società a responsabilità limitata, ai sensi dell’art. 2465, comma 1 c.c. è necessaria la presentazione di una relazione giurata di stima, che deve essere allegata all’atto costitutivo.
Il perito incaricato di stimare il valore dei beni in natura o dei crediti conferiti deve essere un revisore legale o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro di cui all’art. 2 del DLgs. 39/2010.
La norma in commento, però, non precisa se, ai fini della nomina, occorrano o meno determinati requisiti di indipendenza e imparzialità dell’esperto rispetto ai soggetti coinvolti nell’operazione societaria.
Ad esempio, in dottrina la questione è dibattuta per quei soggetti che hanno ricevuto incarichi di collaborazione
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