Per il pubblico impiego continua a valere il «vecchio» art. 18
Per la Corte di Cassazione, in caso di illegittimità del licenziamento la sanzione è sempre quella della reintegrazione
Con la sentenza n. 11868 depositata ieri, la Corte di Cassazione ha stabilito che per i dipendenti pubblici continua a trovare applicazione l’art. 18 della L. 300/70 nella formulazione antecedente la riforma operata dalla L. 92/2012 (la c.d. legge Fornero).
In altri termini, in caso di licenziamento illegittimo il lavoratore pubblico deve sempre essere reintegrato nel posto di lavoro e non sono possibili tutele di carattere indennitario, che la legge Fornero prevede per i casi in cui l’illegittimità è meno grave.
La Corte ha esaminato il caso di funzionario del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti licenziato per giusta causa, per aver presentato in più occasioni atti e richieste di rimborso per missioni che risultavano compiute nello stesso giorno, ma erano riferite a località ...
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