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Tutte le controversie tra società e amministratori alle Sezioni specializzate in materia di impresa

/ REDAZIONE

Venerdì, 8 luglio 2016

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La Cassazione, con la sentenza n. 13956 depositata ieri, è intervenuta sulla competenza delle Sezioni specializzate in materia d’impresa per le cause e i procedimenti relativi a rapporti societari.

Viene ricordato che ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DLgs. 168/2003, tali Sezioni sono anche competenti (relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile) “per le cause e i procedimenti relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l’incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile”.

Il riferimento ai rapporti societari è idoneo ad includere nella competenza in questione tutte le controversie tra la società ed i suoi amministratori.
Soluzione che trova conferma – prima ancora che nella ratio della norma, diretta a concentrare tutta la materia dinanzi ad un giudice specializzato – nella formulazione testuale della disposizione che:
- da un lato, espone un criterio individuativo generale, fornito dalla espressione “rapporti societari”, che si ritiene riferibile alle relazioni che si istituiscono fra i soggetti dell’organizzazione sociale in dipendenza del contratto di società e delle situazioni determinate dallo svolgimento della vita sociale (quindi anche ai rapporti tra i componenti dell’organo di gestione e la società);
- dall’altro, aggiunge, con l’espressione “ivi compresi”, l’indicazione di alcune controversie incluse in tale ampio ambito, tra le quali quelle riguardanti le azioni di responsabilità da chiunque promosse nei riguardi degli amministratori per inadempimento alle funzioni ad essi affidate. Indicazione che non può ritenersi tassativa, valendo a fornire un valido sussidio alla interpretazione della norma generale, e, quindi, alla definizione dell’ambito oggettivo che essa è diretta a delineare, con l’inclusione in esso anche delle cause inerenti (al pari dell’azione di responsabilità) al rapporto tra la società ed il suo amministratore.

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