Il sindaco di società fallite è fuori dai fondi pensione
Il Tribunale di Roma esamina le situazioni che, in tale ambito particolare, impediscono l’assunzione della carica nell’organo di controllo
In taluni contesti, l’assunzione della carica di componente del collegio sindacale è preclusa da situazioni peculiari. È il caso, ad esempio, delle forme pensionistiche complementari (di cui al DLgs. 252/2005). In tale ambito, infatti, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del DM 15 maggio 2007 n. 79, anche la carica di componente dell’organo di controllo non può essere ricoperta da chi, per almeno i due esercizi precedenti l’adozione dei relativi provvedimenti, ha, tra l’altro, svolto attività di amministrazione, direzione o controllo in altre imprese sottoposte a fallimento o a procedure equiparate.
Tale impedimento, peraltro, non opera nel caso in cui l’organo competente all’accertamento dei requisiti di professionalità valuti, sulla base di adeguati elementi ...
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