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Giudizio positivo dell’Antitrust sulla mappatura del decreto «SCIA 2», regole più chiare

/ REDAZIONE

Mercoledì, 21 settembre 2016

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Lo schema di DLgs. “SCIA 2”, attuativo dell’art. 5 della L. 124/2015, con la sua mappatura “ha il merito di fornire un quadro di regole chiare e di immediata comprensione sia per gli operatori che per le pubbliche amministrazioni chiamate ai relativi adempimenti, contribuendo così a dare certezza ai rapporti giuridici”. Così il capo di gabinetto dell’Antitrust, Filippo Arena, durante un’audizione davanti alla Commissione Attività produttive del Senato, ieri, dove ha segnalato come “particolarmente apprezzabile” appaia l’innovativa tecnica normativa utilizzata che elenca nella Tabella per ciascun tipo di attività: il regime amministrativo applicabile, la concentrazione degli eventualmente plurimi regimi amministrativi e i relativi riferimenti normativi.
Con riguardo al censimento delle attività e dei relativi regimi amministrativi, effettuato in Tabella, “si segnala l’assoluta necessità di un suo costante aggiornamento in relazione alle disposizioni legislative sopravvenute o alla necessità di completare la ricognizione delle attività”, ha aggiunto.

Una parte dello schema di decreto, però, “sembrerebbe non del tutto compatibile” con i principi di libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali, senza contingenti e limiti territoriali o altri vincoli di varia natura. In audizione l’Antitrust ha infatti sottolineato “il rischio che venga consentita una discriminazione tra diverse attività economiche o merceologiche”.
Tale rischio risiederebbe nella parte della norma “che conferisce alle autorità amministrative locali il potere di derogare la disciplina legislativa statale emanata dal 2011 in poi in tema di liberalizzazione, per interi tipi di attività o categorie merceologiche la cui individuazione è demandata alla discrezionalità degli enti locali”, si legge nella memoria depositata dall’Autorità, che segnala quindi la necessità di “una riflessione sull’opportunità di espungere la previsione in commento”.
Se si intendesse comunque mantenerla, “sarebbe almeno necessario far precedere la previsione in esame dal richiamo espresso al rispetto dei principi generali dell’ordinamento nazionale in materia di libertà di apertura degli esercizi commerciali”.

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