La vendita di merci dopo la cessazione dell’attività sconta l’IVA
Non si ha autoconsumo se i beni non sono stati acquisiti dal patrimonio personale dell’imprenditore
Con sentenza n. 16419 del 5 agosto 2016, la Corte di Cassazione ha affermato che, dopo la cessazione dell’attività d’impresa, è comunque dovuta l’IVA per la cessione di beni a terzi, essendo irrilevante l’intervenuta chiusura della partita IVA.
Deve aversi riguardo alla soggettività passiva d’imposta del fornitore, in ragione di tutti gli elementi caratterizzanti la fattispecie e, in particolare, della natura del bene ceduto.
Nel caso di specie, un imprenditore individuale, esercente l’attività di laboratorio di pellicceria, aveva inviato una serie di capi in conto vendita a una società operante nel medesimo settore commerciale. La merce risultava correttamente scortata da bolla di accompagnamento. Dalla verifica effettuata in capo alla società cessionaria ...
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