Termine di presentazione del modello EAS non perentorio
La presentazione oltre il termine non preclude definitivamente l’utilizzo del regime di favore
Il termine fissato per la presentazione del modello EAS non ha carattere perentorio e, pertanto, la presentazione oltre i termini fissati non preclude definitivamente all’ente di avvalersi del regime agevolativo di non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi di cui agli artt. 148 del TUIR e 4 del DPR n. 633/72, ma esclude l’applicazione del regime di favore per le sole operazioni compiute antecedentemente alla data di presentazione del modello stesso.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate in risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-09617 del 29 settembre scorso, relativa alla richiesta di eliminazione dal modello EAS delle informazioni già conosciute dall’Amministrazione finanziaria e di una modifica al termine di presentazione dello stesso.
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