Dal MISE chiarimenti sul prestito vitalizio ipotecario sotto forma di risposte a FAQ
Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato una serie di quesiti con relative risposte, condivise con l’Associazione bancaria italiana e associazioni di consumatori e utenti, sul prestito vitalizio ipotecario.
Si ricorda che la L. 44/2015, il cui decreto attuativo è del 22 dicembre 2015, ha riformato la disciplina del prestito vitalizio ipotecario, contenuta nell’art. 11-quaterdecies del DL 203/2005 convertito.
Tale prestito ha per oggetto la concessione di finanziamenti a medio e lungo termine, con capitalizzazione annuale di interessi e di spese:
- da parte di banche o altri intermediari finanziari autorizzati;
- riservati a persone fisiche con età superiore a 60 anni compiuti;
- il cui rimborso integrale in un’unica soluzione può essere richiesto al momento della morte del soggetto finanziato ovvero qualora vengano trasferiti, in tutto o in parte, la proprietà o altri diritti reali o di godimento sull’immobile dato in garanzia o si compiano atti che ne riducano significativamente il valore, inclusa la costituzione di diritti reali di garanzia in favore di terzi che vadano a gravare sull’immobile.
Nelle risposte, il Ministero ha chiarito, tra gli altri aspetti, che:
- la legge e il decreto attuativo stabiliscono che il prestito ha per oggetto la concessione di finanziamenti a medio e lungo termine, senza porre limitazioni alla forma tecnica di tali finanziamenti e che, quindi, è possibile erogare il prestito anche nella forma tecnica del finanziamento con erogazioni progressive (“a tranche”);
- come in ogni altro prestito, gli interessi corrispettivi si producono per tutta la durata del finanziamento comprensivo del periodo concesso dal finanziatore per il rimborso del prestito;
- i titolari della nuda proprietà possono sottoscrivere il prestito, gravando da ipoteca la nuda proprietà dell’immobile, qualora la banca offra il prodotto prevedendo tale possibilità;
- possono richiedere il prestito tutte le persone fisiche che abbiano compiuto 60 anni di età e abbiano un immobile destinato a civile abitazione; se sono coniugate o conviventi more uxorio da almeno cinque anni nell’immobile, il relativo contratto di finanziamento deve essere sottoscritto da entrambi, anche se l’immobile è di uno solo, a condizione, però, che anche l’altro partner abbia compiuto 60 anni di età. La sussistenza dei requisiti previsti da legge e decreto attuativo non costituisce però un diritto all’erogazione: come in qualsiasi altro prestito, infatti, il creditore valuterà autonomamente se erogare il finanziamento.
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