Niente liquidazione automatica per lo splafonamento
La Cassazione valorizza la tassatività delle fattispecie che rientrano nel controllo automatico
È nulla la cartella di pagamento notificata a seguito di liquidazione della dichiarazione, mediante controllo automatico, con la quale l’Amministrazione finanziaria abbia proceduto alla diretta iscrizione a ruolo delle somme derivanti dal disconoscimento dell’agevolazione per l’incremento occupazionale, senza prima notificare un avviso di accertamento. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19860 depositata ieri.
Si ricorda, innanzitutto, che, ai sensi l’art. 36-bis del DPR 600/73, l’Ufficio, in sede di controllo automatico ovvero di liquidazione della dichiarazione, può “ridurre i crediti d’imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni”.
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