Vietati i controlli a distanza anche difensivi per provare l’inadempimento
La Suprema Corte conferma che sono illegittimi e che le relative risultanze non possono essere utilizzate per il licenziamento
Con la sentenza n. 19922, pubblicata ieri, la Cassazione ritorna sul tema dei c.d. controlli a distanza di cui all’art. 4 della L. 300/1970, ribadendo il divieto di tali controlli, anche se “a carattere difensivo”, quando diretti a provare l’inadempimento contrattuale del lavoratore, e l’inutilizzabilità delle risultanze degli stessi ai fini del licenziamento.
Il caso portato all’attenzione dei giudici di legittimità riguardava l’impugnazione del licenziamento per giusta causa intimato ad un lavoratore, cui veniva contestato di aver registrato come eseguite ispezioni in realtà non effettuate perché, da controlli effettuati mediante il sistema GPS installato sull’autovettura aziendale, nell’orario indicato, il veicolo risultava altrove.
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